Caratteristiche della Fattura Elettronica in Oman

L'Oman adotterà il modello "five corners" di Peppol. Il sistema utilizzerà standard internazionali come UBL, facilitando l'interoperabilità globale. Omantel sarà responsabile dello sviluppo tecnologico, mentre la OTA supervisionerà l'implementazione e il controllo del sistema. Le specifiche tecniche definitive non sono ancora state pubblicate, ma si prevede un progressivo utilizzo obbligatorio e meccanismi di convalida fiscale automatizzati.

Obbligatorietà

L'implementazione della fatturazione elettronica sarà gradualmente resa obbligatoria per diverse categorie di contribuenti, seguendo un calendario ufficiale che va dal 2026 al 2028:

  • T3 2026 (3° trimestre 2026): L'obbligo di fatturazione elettronica inizia per i 100 maggiori contribuenti del Paese (grandi aziende identificate dall'OTA). Per gli altri contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica sarà facoltativo in questa fase iniziale.
  • T1 2027 (1° trimestre 2027): Estensione dell'obbligo a tutti i grandi contribuenti. Da questo momento in poi, tutte le aziende classificate come grandi contribuenti dovranno emettere fatture elettroniche.
  • T3 2027 (3° trimestre 2027): L'obbligo è esteso a tutte le aziende per le transazioni B2B (business-to-business), B2G (business-to-government) e B2C (business-to-consumer).
  • T1 2028 (1° trimestre 2028): Fase finale in cui la fatturazione elettronica diventa obbligatoria anche per tutte le transazioni G2B (government-to-business).

Formato della Fattura

Ad oggi, l'OTA non ha definito requisiti tecnici ufficiali per contribuenti e fornitori. È probabile che vengano utilizzati standard internazionali come UBL (Universal Business Language) e i profili di interoperabilità Peppol.

Firma Elettronica

Al momento, non sono stati pubblicati dettagli ufficiali in merito all'obbligo di firma digitale sulle fatture elettroniche in Oman. Il sistema di fatturazione elettronica annunciato potrebbe non richiedere che ogni fattura rechi la firma digitale dell'emittente. In alternativa, il sistema dovrebbe includere meccanismi di autenticazione e convalida fiscale integrati nella piattaforma stessa e tramite i fornitori di servizi, al fine di garantire l'autenticità e l'integrità delle fatture.

Conservazione Elettronica

Per quanto riguarda la conservazione e l'archiviazione delle fatture elettroniche, non sono stati ancora specificati nuovi requisiti oltre a quelli già previsti dalla normativa fiscale vigente in Oman.

Controllo fiscale

L'OTA monitorerà il sistema e riceverà i dati delle fatture in tempo reale. Le fatture saranno convalidate prima di raggiungere il destinatario, garantendo la conformità normativa e la completa tracciabilità.

Funzionamento

Il sistema di fatturazione elettronica in Oman segue il modello “Five Corners” di Peppol. L'azienda emittente genera la fattura elettronica dal proprio sistema in un formato strutturato e la invia al fornitore di servizi autorizzato. Quest'ultimo verifica che la fattura soddisfi i requisiti tecnici e fiscali definiti dall'OTA, come il rispetto dello schema UBL e la presenza di tutti i campi obbligatori.

Una volta convalidata, la fattura viene trasmessa simultaneamente sia al destinatario (cliente o acquirente), generalmente tramite il proprio fornitore di servizi, sia all'OTA attraverso un canale sicuro. Questa trasmissione in tempo reale consente all'OTA di registrare immediatamente la fattura e, se necessario, di eseguire controlli o audit automatici. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta l'autorizzazione preventiva dell'OTA prima che la fattura sia considerata valida.

Infine, la fattura elettronica convalidata viene consegnata al cliente in un formato leggibile ed elaborabile, consentendone l'integrazione diretta nei sistemi contabili. L'intero processo è elettronico e automatizzato, garantendo tracciabilità, integrità dei dati e conformità normativa in ogni transazione.
 

Domande frequenti sull'Oman

Nel modello a cinque angoli definito dall'OTA per la fatturazione elettronica, i Service Provider, corrispondenti agli angoli 2 e 3, agiscono come intermediari tra i contribuenti. La loro funzione principale è quella di convalidare e scambiare le fatture elettroniche tra emittenti e destinatari, nonché di trasmettere determinate informazioni fiscali all'OTA, che rappresenta il quinto angolo del modello. Per operare come Service Provider Accreditato, le aziende devono completare il processo di accreditamento stabilito dall'OTA.

La selezione delle imprese per la prima fase è stata effettuata tenendo conto di diversi criteri, tra cui il fatturato annuo, la maturità tecnologica, il grado di maturità operativa e la rappresentanza di vari settori economici e tipologie di contribuenti.

Sì. Le piccole e medie imprese (PMI) sono incluse nel progetto e saranno integrate durante la terza fase di attuazione.

No. Le fatture devono essere emesse direttamente in formato elettronico, conformemente alle specifiche e ai formati stabiliti dalle normative vigenti.

Per le transazioni B2C non è consentita l'emissione di fatture consolidate. Ogni transazione deve essere documentata con una fattura elettronica separata e individuale.

Le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica includono la possibilità di emettere fatture relative a operazioni infragruppo tra entità che fanno parte dello stesso gruppo IVA.

Sì. Tutte le entità che fanno parte dello stesso gruppo IVA devono rispettare gli obblighi di fatturazione elettronica secondo il calendario di attuazione applicabile.

Quando un venditore non è registrato ai fini IVA, ovvero non soddisfa i requisiti di legge per la registrazione, non è obbligato ad aderire alla rete di fatturazione elettronica Fawtara. In questi casi, le fatture emesse da tale venditore non possono includere l'IVA e, di conseguenza, l'acquirente non avrà diritto a detrarre l'IVA a credito. Se un'azienda riceve fatture IVA emesse da soggetti non registrati, può segnalare la situazione all’OTA.

D'altro canto, se il venditore è registrato ai fini IVA ma non è ancora stato integrato nella fase corrispondente del sistema Fawtara, può continuare a utilizzare i suoi attuali metodi di fatturazione, purché conformi alla normativa IVA vigente. In questo caso, gli acquirenti possono continuare a detrarre l'IVA pagata secondo le norme di detraibilità attualmente in vigore.

Il Service Provider convalida il formato, le regole di business e lo Schematron.

Sebbene il Service Provider esegua le validazioni tecniche, la responsabilità ultima della conformità normativa delle fatture spetta ai contribuenti. L'OTA monitorerà inoltre l'operato dei fornitori di servizi e potrà adottare i provvedimenti opportuni in caso di mancato rispetto dei requisiti stabiliti.

Se il consumatore non fa ancora parte della fase di implementazione, il fornitore deve inviare la fattura tramite il proprio Service Provider, il quale provvederà poi a inoltrare le relative informazioni fiscali all'OTA. Tuttavia, la fattura può comunque essere consegnata al consumatore utilizzando i processi e i formati attualmente in uso.

Al contrario, qualora il fornitore non sia ancora integrato nel sistema di fatturazione elettronica, lo scambio di fatture tra fornitore e consumatore può continuare ad avvenire tramite i meccanismi tradizionali esistenti.

Il codice QR viene generato dal contribuente (C1).

Sì. Il codice QR è richiesto solo nella versione cartacea della fattura e non fa parte della struttura della fattura elettronica.

Il codice QR verrà utilizzato dall'OTA per verificare in futuro l'autenticità della fattura elettronica tramite un'applicazione mobile.

No. Il codice QR sarà obbligatorio per tutte le transazioni B2C.

Il codice QR deve contenere i seguenti campi:

  • Nome del fornitore [IBT-027]
  • VAT ID del venditore [IBT-031]
  • Timestamp / Data e ora [IBT-002 {IBT-168}]
  • Importo totale della fattura (IVA inclusa) [IBT-112]
  • Importo totale dell'IVA [IBT-110]
  • UUID del venditore [BTOM-004]

L'UUID e l'hash della fattura hanno lo stesso scopo: garantire l'unicità e l'identificazione della fattura. Per questo motivo, il modello adottato elimina il campo separato " Invoice Hash", considerando l'UUID sufficiente come identificatore univoco.

Le operazioni di importazione devono essere dichiarate tramite il meccanismo di autofatturazione (self-billing), attraverso il quale il contribuente emette la documentazione corrispondente per registrare la transazione in conformità con i requisiti fiscali applicabili.

Le fatture elettroniche emesse nelle transazioni B2B devono essere inviate in tempo reale. Nel caso di transazioni B2C, la fattura deve essere inviata entro un massimo di 24 ore dalla sua emissione.

L'implementazione del modello B2C non avverrà in modo indipendente. Gli obblighi di fatturazione elettronica per le transazioni B2C entreranno in vigore contemporaneamente a quelli per B2B e B2G, nell'ambito di un'implementazione congiunta del sistema di fatturazione elettronica.

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