Caratteristiche della fattura elettronica in Regno Unito

La gestione e la regolamentazione delle fatture elettroniche sono supervisionate dall’HMRC (His/Her Majesty's Revenue and Customs) e dal Crown Commercial Service, che hanno il compito di garantire la conformità alle normative fiscali.

Attualmente il suo utilizzo è volontario tra aziende private (B2B), ma è obbligatorio nel settore sanitario pubblico, dove le istituzioni devono accettare e gestire le fatture elettroniche.

Inoltre, il governo britannico ha implementato il sistema Making Tax Digital (MTD), che obbliga le imprese a dichiarare i libri IVA in formato elettronico, garantendo una gestione fiscale più efficiente e trasparente.

Obbligatorietà

L'uso della fatturazione elettronica è obbligatorio solo nel settore della sanità pubblica, dove le istituzioni devono essere in grado di ricevere e gestire fatture elettroniche.

A partire da aprile 2029, l’uso della fatturazione elettronica sarà obbligatorio per le transazioni B2B e B2G.

Formato della fattura

Sebbene non sia stato stabilito un formato di fattura elettronica obbligatorio per la sua diffusione, le aziende che interagiscono con il settore pubblico e quelle soggette alla normativa MTD devono adattare i loro sistemi per conformarsi ai requisiti elettronici stabiliti.

Le aziende che optano per il suo utilizzo volontario possono utilizzare standard EDI come UN/EDIFACT, EANCOM, ODETTE, XML e persino ASCII e PDF.

Firma elettronica

L'apposizione di una firma elettronica non è obbligatoria.

Archiviazione

Il periodo di conservazione definito è di 6 anni. Le fatture devono essere conservate insieme a tutti i dati relativi alle stesse, comprese le prove necessarie a dimostrarne l'autenticità e l'integrità.

Procedure Amministrative

I fornitori del settore sanitario devono soddisfare due requisiti. In primo luogo, devono disporre di un Peppol Access Point per operare nella rete Peppol e, in secondo luogo, devono disporre di codici GLN e GTIN per i loro prodotti in modo da poterli pubblicare attraverso la rete GDSN. 

Controllo fiscale

Le aziende devono essere in grado di dimostrare all'HMRC l'integrità, la leggibilità e l'autenticità dei dati delle fatture, scegliendo tra i seguenti sistemi:

  • Mediante audit trail affidabili.
  • Mediante firma elettronica avanzata.
  • Tramite interscambio elettronico di dati (EDI) con processi aggiuntivi.

Making Tax Digital

Nel Regno Unito, le imprese sono tenute a dichiarare i registri IVA per via elettronica attraverso il sistema Making Tax Digital.

Il Making Tax Digital è la normativa britannica sulla dichiarazione elettronica dell'IVA in vigore dal 1° aprile 2019. L'implementazione del sistema MTD rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione della tassazione nel Regno Unito, consentendo alle imprese di snellire i processi e di garantire una più efficiente conformità alle normative dell'HMRC.

Obbligatorietà

Nel Regno Unito, le imprese con un fatturato imponibile IVA superiore a 85.000 sterline sono tenute a rispettare i seguenti requisiti nell'ambito del sistema Making Tax Digital (MTD):

  • Archiviare i registri IVA in formato digitale, assicurando che tutti i documenti fiscali siano conservati elettronicamente.
  • Inviare i registri IVA all'HMRC tramite una connessione API, eliminando qualsiasi intervento manuale.

Quali informazioni deve contenere il file MTD?

Il file IVA inviato all'HMRC deve includere i nove campi obbligatori attualmente richiesti, che sono:

  • IVA nel periodo in questione sulle vendite e su altri prodotti.
  • IVA dovuta in questo periodo sugli acquisti da altri Stati membri della CE.
  • Totale dell'IVA dovuta (la somma delle caselle 1 e 2).
  • IVA recuperata in questo periodo su acquisti e altri input (compresi gli acquisti dalla CE).
  • L'IVA netta da versare all'HRMC o da recuperare (differenza tra le caselle 3 e 4).
  • Valore totale delle vendite e di tutti gli altri output al netto dell'IVA.
  • Valore totale degli acquisti e di tutti gli altri input, IVA esclusa.
  • Valore totale di tutte le forniture di beni e dei relativi costi, IVA esclusa, ad altri Stati membri della CE.
  • Valore totale degli acquisti di beni e dei relativi costi, IVA esclusa, da altri Stati membri della CE.

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